Guida alla mobilità

Guida alla mobilità

1. Il diritto alla mobilità

L’articolo 27 della legge 118/71 stabilisce tra l’altro:

“…servizi di trasporto pubblico ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti…”

Il decreto che ha reso attuativa tale norma risale al 1978, (DPR 384/78), cui va aggiunta la legge 41/86.
Tutte queste norme tendono ad agevolare la mobilità dei disabili con mezzi propri o con quelli pubblici.

Dobbiamo aggiungere che con l’emanazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 18/7/91, tutti gli autobus, sia a uso pubblico che privato, con un numero di posti superiore a 9 adibiti al trasporto in comune di persone con handicap e altri passeggeri, compreso quelli adibiti al trasporto scolastico, devono rispondere a determinate prescrizioni tecniche, tali da permettere l’accesso a persone non deambulanti e su sedie a rotelle.
Norme successive hanno dettato regole in campi specifici:

  • Legge 104/92 art. 26 – Impone alle Regioni e ai Comuni di assicurare la mobilità dei disabili anche la dove il trasporto pubblico non è accessibile
  • La legge 21/92 prevede che anche i taxi debbono essere accessibili ai disabili. Chiedendo ai Comuni di regolamentare e definire il numero dei taxi minimo adibito al trasporto dei disabili.
  • Il D.P.R. 503/96 auspica che i mezzi pubblici siano dotati di quegli accorgimenti da permettere il trasporto dei disabili in tutta sicurezza. L’art. 24 del decreto prescrive per le metropolitane l’obbligo di riserva di almeno tre posti per le persone con difficoltà di deambulazione, di avere all’interno di una vettura lo spazio sufficiente per accogliere una carrozzella agevolare l’accesso alla metropolitana anche attraverso l’istallazione di ascensori.
  • D.M. 236/89 art. 2 che raccomanda l’istallazione di dispositivi che segnalino la vicinanza di fonti di pericolo, in particolare per i non vedenti (semafori sonori), scritte in braille per gli ascensori e segnali luminosi per i sordomuti.
  • Le poste Italiane hanno iniziato a predisporre sportelli accessibili ai disabili in applicazione al D.P.C.M. del 30 Gennaio 1996 (Carta della qualità del servizio pubblico postale).

2. Viaggiare

L’ARTICOLO 20 DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ riguarda la MOBILITA’ PERSONALE. “Muoversi e spostarsi in modo autonomo è molto importante per le persone con disabilità.
La mobilità personale ha molti aspetti: viaggiare, spostarsi da un luogo a un altro in una città, muoversi all’interno di un edificio.
Gli stati devono rendere più facile la mobilità delle persone con disabilità. Ma sono le persone stesse che decidono in che modo preferiscono muoversi. Le persone con disabilità devono avere accesso a tutto quello che facilita la mobilità”.

2.1 Viaggiare in auto

Le persone disabili, con limitazioni fisiche o sensoriali, possono conseguire la patente speciale delle categorie A, B, C e D, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici effettuato da apposite “commissioni mediche locali”, costituite presso ogni Provincia del territorio piemontese attraverso le ASP del capoluogo di Provincia. Le patenti speciali possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinati adattamenti prescritti dalle commissioni mediche locali.

Le limitazioni e gli adattamenti necessari devono essere riportati sulla patente. Secondo il Codice della strada, la patente speciale deve essere rinnovata ogni cinque anni. La durata effettiva può essere inferiore, infatti dipende dal tipo e dal grado della patologia del titolare, che potrebbe essere soggetto, anche a breve, a peggioramenti.
Per la persona disabile che acquista o adatta un veicolo intestato a se stessa (o al familiare o al figlio fiscalmente a carico) sono previste alcune agevolazioni fiscali:

  • esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica (bollo auto);
  • IVA al 4%;
  • la detrazione IRPEF del 19%;
  • l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA (ad eccezione dei non vedenti e sordi → Definizioni).

Ai titolari di patente speciale che hanno sostenuto la visita per il rinnovo della patente, gli uffici della Motorizzazione Civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido fino alla conclusione delle procedure. Inoltre, per chi deve adattare l’auto alla guida o al trasporto, è previsto un contributo ASP del 20% per l’adattamento dell’auto.
Possono ottenere le agevolazioni le seguenti categorie di persone disabili o il familiare che li ha a carico (cioè il reddito annuo lordo della persona disabile non deve superare 2.840,51 €):

  • i non vedenti e sordi civili (ex “sordomuti”);
  • i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Agevolazioni per circolazione e sosta veicoli con a bordo disabili

Per quanto previsto dall’arte.5 del D.P.R. 384/78 e dal D.P.R. 503/96 gli automezzi che trasportano disabili possono sostare e circolare in zone a traffico limitato, nelle corsie preferenziali aperte ai mezzi pubblici e taxi, sostare in zone dove vige il divieto purché non intralci il traffico. Il mezzo deve avere esposto l’apposito contrassegno. Rilasciato dal Comune di residenza.

Riepilogando:
  • Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale (D.M. dei LL. PP.- n° 1176/79 art.2);
  • è strettamente personale, non legato ad un determinato veicolo, ed ha validità cinque anni.
  • Il D.P.R. 384/78 prevede appositi parcheggi per agevolare la mobilità dei disabili. La legge 104/92 art. 28 impone ai comuni di mettere a disposizione parcheggi per handicappati, sia in quelli gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati;
  • In casi particolari, (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posto di lavoro), il disabile può richiedere che nel cartello segnaletico, predisposto dal comune, sia riportato il numero di targa del veicolo utilizzato dal disabile stesso, onde permettere l’utilizzo esclusivo di quel determinato posto macchina, (c.m. dei LL.PP. n° 1270/79);
  • I veicoli che espongono il contrassegno possono sostare in molte zone ad altri interdette. Non si può sostare mai, anche se muniti di contrassegno in corrispondenza di: – corsie riservate; – zone di preselezione; – attraversamenti pedonali zebrati; – spazi di fermata autobus; – isole pedonali.
  • I veicoli muniti di contrassegno possono circolare anche nelle zone interdette al traffico normale (ad esempio i centri storici).

L’unica limitazione è il divieto di percorrere le corsie preferenziali predisposte per i soli mezzi pubblici di trasporto (in particolare mezzi su rotaie). La circolare 1030 del 13 giugno 1983 del ministero dei LL.PP., ribadisce che qualora la corsia preferenziale venga riservata ad altre categorie, (taxi, nettezza urbana, vigilanza, ecc.), può essere utilizzata anche da veicoli muniti con il contrassegno dei disabili.

Dove richiedere il contrassegno

Il contrassegno va richiesto presso il comune di residenza, (solitamente al comando dei vigili urbani).

Chi ne può usufruire

Tutti i disabili con gravi e persistenti difficoltà motorie e tutti coloro che per la gravità dell’handicap, non possono autonomamente accedere a mezzi pubblici di trasporto, (si rimanda alle disposizioni dei vari comuni).

2.2 Trasporto urbano

Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 384/78, (accessibilità a bus, metropolitana riserva di posti, ecc.), altri provvedimenti sono intervenuti per agevolare la mobilità dei disabili con i mezzi pubblici. Si ricorda che la legge 104/92 art. 26 impone a regioni e comuni di assicurare la mobilità delle persone disabili e di supplire con mezzi adeguati alla carenza o assenza del trasporto pubblico laddove è mancante.
In diversi comuni sono in vigore tariffe ridotte per persone disabili, oltre alla possibilità di usufruire del servizio taxi gratuitamente o a tariffa ridotta.
Infine, si deve rilevare che il ministero dei trasporti ha la delega per omologare prototipi di autobus urbani, extraurbani, taxi, accessibili ai disabili, (art. 26 comma 5 L. 104/92).

2.3 Viaggiare con il treno

L’ente ferrovie dello Stato ha previsto e attuato diverse iniziative per agevolare l’utilizzo del treno ai disabili. In 110 stazioni sono funzionanti i centri di accoglienza. Detti centri rappresentano il punto di riferimento per le esigenze di viaggio dei portatori di handicap.

Cosa si può ottenere dal centro di accoglienza?
  • Accompagnamento e aiuto dall’ingresso della stazione sino sul treno;
  • Aiuto e accompagnamento per la discesa dal treno sino all’uscita della stazione o accompagnamento e sistemazione su eventuale treno in coincidenza;
  • Se richiesto, l’acquisto del biglietto e la prenotazione del posto;
  • La disponibilità gratuita della sedia a rotelle per gli spostamenti all’interno della stazione;
  • La segnalazione di richiesta del servizio ristoro al posto sui treni forniti di carrozza ristorante;
  • Informazioni sui servizi ferroviari.
Come ottenere assistenza?

Per poter usufruire dei servizi occorre telefonare o recarsi ai centri accoglienza almeno 24 ore prima della partenza del treno scelto.

Inoltre, è consigliabile presentarsi in stazione con un anticipo di 45 minuti onde ottenere il massimo dell’assistenza prevista.

All’interno della stazione

In molte stazioni i marciapiedi, le biglietterie, sono state provviste di scivoli per permettere l’accesso a disabili in carrozzella. Nelle stazioni dove le barriere non sono ancora state abbattute, il personale di assistenza è a disposizione per eventuali difficoltà e per il superamento di ostacoli.

Trasporto sedia a rotelle

Il trasporto della sedia a rotelle del disabile è gratuito. A questo proposito va tenuto presente che:

  • chi viaggia con sedia a rotelle di tipo rigido deve utilizzare le carrozze predisposte e contrassegnate con il simbolo dei disabili, in assenza di tale possibilità, elaborare assieme al centro di accoglienza la soluzione più appropriata;
  • il trasporto di disabili con sedie a rotelle con motore a scoppio è consentito solo sui treni provvisti di vano bagaglio.
Sul treno

Se si è attivato il centro di accoglienza, il disabile viene portato nella carrozza con un apposito elevatore. Nella composizione dei treni principali è presente un vagone di seconda classe predisposto per accogliere due disabili con la sedia a rotelle o che hanno necessità di viaggiare in posizione sdraiata e due accompagnatori. Sarà cura del centro accoglienza di partenza avvisare la stazione di arrivo per attivare l’assistenza necessaria. Inoltre, sui treni forniti di servizio di ristoro, il passeggero disabile può chiedere la consumazione direttamente al posto occupato, senza maggiorazione del prezzo di listino, per l’utilizzo di questi posti e la relativa prenotazione, le ferrovie dello Stato, consigliano di rivolgersi ai centri di accoglienza.

Carta blu come ottenerla

La carta blu va richiesta alle biglietterie delle stazioni o ai centri di accoglienza, previo presentazione della certificazione attestante la necessità dell’accompagnamento rilasciata dalla commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile della Azienda Sanitaria Provinciale.

A cosa da diritto

Con detta carta si può acquistare un biglietto ferroviario e l’eventuale supplemento, valevole per due persone, (quindi gratuità di viaggio per l’accompagnatore).

Agevolazioni

– I bambini disabili con età compresa tra i 4 e i 12 anni possono usufruire di un biglietto ridotto del 50%.

– Non vedenti. Le persone con una capacità visiva inferiore ad un decimo, in entrambi gli occhi, (riconosciuti dall’apposito commissione dell’ASP) possono usufruire di una concessione speciale (concessione 3°) valida 5 anni e per i viaggi del solo accompagnatore. La concessione viene predisposta dall’ Unione Italiana ciechi, dall’Associazione Italiana Ciechi di Guerra.

2.4 Viaggiare in aereo

Il trasporto disabili in aereo è disciplinato dal Regolamento Europeo (CE, 1107/2006).

Il Regolamento prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutti i passeggeri a mobilità ridotta e si applica a tutti i voli (di linea, charter, low cost):

  • in partenza o in transito da un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera);
  • in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) , nel solo caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera).

Inoltre, è importante sapere che l’assistenza degli utenti di questo mezzo di trasporto, è regolamentato da specifiche disposizioni delle compagnie aeree.

L’accoglienza in aeroporto

In alcuni aeroporti del nostro Paese, per esempio Roma Fiumicino, Torino e Milano Malpensa, sono attivi servizi di informazione e assistenza. Si tratta delle Sale amiche, in cui sono a disposizione: televisori, nursery, giochi per bambini, telefoni per non udenti, toilette prive di barriere architettoniche, giornali e riviste anche in Braille, poltrone speciali. In tutti gli altri aeroporti italiani, il punto di rierimento per i disabili è il check-in dell’aeroporto di partenza.

Sedia a rotelle in aeroporto e in volo

In diversi aeromobili sono disponibili poltrone lato corridoio, con il bracciolo ribaltabile, che permettono al cliente disabile di sedersi e spostarsi più agevolmente. La compagnia mette a disposizione una sedia a ruote di bordo per un agevole spostamento all’interno della cabina. Il passeggero disabile in possesso di una propria sedia a ruote può imbarcarla gratuitamente al check-in come bagaglio registrato. A richiesta, se vi è spazio, la sedia può essere trasportata anche in cabina.

Ossigeno terapia e barella a bordo

Il servizio, previsto solo su alcuni aerei, va prenotato almeno 48 ore prima della partenza e prevede il pagamento di un supplemento. In alcuni casi, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore che provveda alle necessità personali dell’assistito durante tutte le fasi del viaggio.

Cani guida

I cani guida per passeggeri non vedenti possono viaggiare in stiva con un’apposita cuccia oppure, compatibilmente con la disponibilità di spazio, in cabina purché muniti di museruola e guinzaglio. Il trasporto dei cani guida è gratuito e non è soggetto a limiti di peso dell’animale. Il passeggero dovrà richiedere la disponibilità di spazio per il suo cane al momento della prenotazione del volo e dovrà inoltre provvedere al necessario equipaggiamento per il viaggio dell’animale (museruola, cuccia, altro).

Pranzo a bordo

In alcuni casi, se i viaggiatori hanno specifiche esigenze dietetiche possono prenotare pasti speciali, disponibili su tutti i voli
internazionali che durino almeno 3 ore. In questo caso è necessario segnalare queste esigenze al momento della prenotazione o entro 24 ore dalla partenza.
Tutti i clienti che necessitano di assistenze speciali devono compilare e consegnare al check-in non prima di 7 giorni dalla partenza il Medical Information Form (Medif), che rappresenta il nullaosta sanitario.
Il decreto legislativo numero 24 del 24 febbraio 2009 delinea gli obblighi per i gestori degli aeroporti e per le compagnie aeree. Oltre al divieto di rifiutare l’imbarco o la prenotazione di un volo per motivi di disabilità o ridotta mobilità, ecco in sintesi, le disposizioni più importanti:

  • le informazioni per i passeggeri disabili devono avere un formato accessibile, sia che si parli delle norme di sicurezza che di eventuali restrizioni al trasporto;
  • dopo la partenza, occorre informare i gestori dell’aeroporto di destinazione della presenza di una persona con disabilità a bordo e dell’assistenza necessaria all’arrivo;
  • le informazioni nei terminal devono essere chiare per i disabili e ogni aereo deve avere personale idoneo a fornire assistenza, inoltre tutti gli aeroporti con un transito annuo di passeggeri superiore a 150 mila devono scegliere e rendere le pubbliche le norme di qualità per l’assistenza.

2.5 Viaggiare in nave

I passeggeri a mobilità ridotta, hanno diritto a ricevere un’assistenza gratuita nella fase di imbarco e sbarco, quando cambiano imbarcazione, a bordo o nell’area portuale. Per ottenere il miglior servizio possibile, occorre contattare il vettore, la biglietteria e/o il tour operator almeno 48 ore prima del viaggio e specificare il tipo di assistenza richiesta. Anche se non si è provveduto a farlo, il vettore ed il gestore del terminal sono tenuti a fare il possibile per aiutare il passeggero nella fase di imbarco e sbarco e durante il viaggio. Per le esigenze speciali in termini di pernottamento, assegnazione del posto o assistenza, ovvero se si ha necessità di portare con sé delle attrezzature mediche, bisogna informare la biglietteria al momento della prenotazione. I vettori possono chiedere al passeggero di farsi accompagnare da un’altra persona, se è necessario per motivi di sicurezza a causa della conformazione dell’imbarcazione e/o delle strutture portuali: in questo caso l’accompagnatore viaggia gratis. Nel caso in cui il viaggiatore trovasse delle difficoltà ad esercitare i suoi diritti o dovesse affrontare problemi nell’ottenere un aiuto durante il viaggio, bisogna informare le autorità portuali o il vettore con cui si viaggia.

2.6 Viaggiare in pullman

La persona affetta da disabilità ha il diritto di viaggiare anche utilizzando come mezzo di trasporto il pullman. Infatti non possono essere impediti l’acquisto di un biglietto, fare prenotazioni o salire a bordo a causa della mobilità ridotta, se non nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza o le infrastrutture non siano tali da garantire un trasporto sicuro.

Per i viaggi a lunga percorrenza (più di 250 km):

  • l’impresa di trasporto deve permettere a una persona di vostra scelta di viaggiare gratuitamente – se ciò consente di risolvere i problemi di salute e di sicurezza che altrimenti vi impedirebbero di viaggiare;
  • si ha diritto all’assistenza e per salire sull’autobus e scendere.

L’assistenza è gratuita, ma per essere sicuro di ottenerla, occorre contattare l’impresa di trasporto, la biglietteria o il tour operator almeno 36 ore prima del viaggio e specificare l’aiuto di cui si ha bisogno. L’operatore o il gestore del terminal potrebbero chiedervi di presentarvi in un punto designato un’ora prima della prevista partenza. Nel caso in cui dovessero sorgere problemi nell’ottenimento dell’assistenza durante il viaggio, occorre informare il gestore del terminal o l’impresa di trasporto con la quale si viaggia.

Sitografia

http://sicilia.agenziaentrate.it

http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/

http://www.governo.it/

http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita

http://www.up.aci.it/

http://www.trenitalia.com

http://www.ioconsumatore.eu/

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel

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